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Le vibrazioni meccaniche nella valutazione del rischio rumore

Le vibrazioni meccaniche sono oggetto della valutazione dei rischi a cui vanno incontro i lavoratori nell’ambiente di lavoro. Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.187, “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche“, definisce appunto quali misure devono essere adottate per verificare e garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che vengono esposti a vibrazioni meccaniche.

Il Decreto citato, all’articolo 2, definisce le vibrazioni meccaniche come le “vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari“. Il Decreto definisce il valore limite di esposizione a seconda della parte del corpo interessata, intendendo per valore limite le 8 ore se le vibrazioni vengono tramesse al sistema mano-braccio e sempre 8 ore, ma con valore di azione molto più basso, nel caso in cui la vibrazione interessi l’intero corpo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio rumore misurando i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. Il metodo per effettuare il livello di esposizione comprende l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e le informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in uso. La valutazione deve essere effettuata a intervalli regolari e il datore di lavoro deve tener conto, tra l’altro, di:

  • livello, tipo e durata dell’esposizione;
  • valore limite di esposizione e valore di azione;
  • eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • le informazioni che sono state fornite da coloro che hanno installato le macchine;
  • esistenza di condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature.

La valutazione dei rischi deve essere effettuata periodicamente e senza alcun ritardo. Il datore di lavoro deve inoltre, secondo l’articolo 6, garantire che tutti i lavoratori esposti a rischio da vibrazioni meccaniche ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della precedente valutazione dei rischi. Nello specifico, la formazione deve riguardare le misure adottate per ridurre o eliminare i rischi, i valori limite di esposizione e di azione, l’utilità e il modo di individuare sintomi di lesioni e le procedure di lavoro sicuro per ridurre al minimo l’esposizione.

Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi è punito con una sanzione che prevede l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 1500 euro a 4000 euro. Il Decreto è stato rivisto per elaborare il Decreto Legislativo 81/08, “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza“.